Erle Stanley Gardner, nel 1957 propone la serie televisiva, in onda sulla CBS, “Perry Mason”, impersonato dall’attore Raymond Burr, un affermato avvocato di Los Angeles che accetta solamente casi di cui sia assolutamente convinto della totale innocenza e che si avvale della collaborazione dell’investigatore privato Paul Drake, per raccogliere le prove e risolvere casi difficili.
Il sistema processuale americano ha sempre appassionato ed impressionato il pubblico per la spettacolarità. Allo stesso tempo ha fatto riflettere sulle evidenti carenze all’interno del procedimento penale italiano, evidenziando la necessità di dotare la difesa degli stessi strumenti di cui si avvaleva l’accusa. Alfredo Rocco già nel 1930 nell’articolo 38 del “Codice Rocco” proponeva di bilanciare le attività della difesa a quelle dell’accusa. L’intero sistema processuale è stato ridefinito passando dall’essere inquisitorio ad essere totalmente accusatorio.
L’iter di riforme è stato lunghissimo e non sempre si è tenuto conto dell’obiettivo di adeguamento tra sistema accusatorio e difensivo tanto che nella formulazione finale del 1988 il Codice di Procedura Penale presentava ancora delle riserve di legge in favore della pubblica accusa. Non dimentichiamo che abbiamo dovuto cambiare dal regime monarchico alla repubblica per vedere i processi popolari riuniti in assemblee, passare ai tribunali stabili. Il Diritto è una disciplina che recepisce delle situazioni maturate e mutate nel tempo e nell’evoluzione della percezione sociale, per tale motivo arriva quasi sempre dopo ad adeguarsi e non è detto che le scelte legislative siano da tutti condivise.
Quando poi ci si trova di fronte a dei monopoli consolidati nel tempo, a situazioni fossilizzate e cristallizzate, apportare delle modifiche significa incontrare certamente fortissime resistenze. L’articolo 190 del Codice di Procedura Penale, consacra il diritto alla prova mettendo il difensore nelle condizioni di procedere ad investigazioni difensive con l’obiettivo di ricercare ed individuare elementi di prova anche tramite sostituti e consulenti. La Commissione parlamentare ha proposto che il difensore potesse indirizzare la richiesta di investigazioni alla stessa Polizia Giudiziaria, imponendo a tale organo un segreto nei confronti del Pubblico Ministero.
L’Investigatore è una figura professionale certificata e preparata e generalmente svolge indagini per conto ed incarico di privati, occupandosi di questioni delicate e le loro mansioni non comportano pubbliche funzioni. Particolarmente nel nostro Paese, questa figura non è mai stata molto agevolata e vista come un valore aggiunto. Molti sono stati gli ostacoli e le limitazioni legislative, una fra tutte è l’assoggettamento alla precisa regolamentazione e al possesso della licenza prefettizia che non consente l’esercizio di alcuna funzione pubblica.
Nel 1989 un piccolo passo avanti; Il Detective Privato italiano entra a far parte del Nuovo Codice di Procedura Penale nella veste di Consulente Tecnico della difesa. Finalmente dopo un iter partito dal 1930 si arriva alla legge 397/2000 che abroga l’ex articolo 38 e facente riferimento esplicito al Decreto Legislativo del 28 luglio 1989, numero 271, il difensore, per il tramite di consulenti o sostituti può decidere di svolgere delle investigazioni per ricercare ed individuare elementi che costituiscano prova, a favore del proprio assistito. Possono essere investiti di incarico in tal senso anche investigatori privati autorizzati.
Gli Investigatori Privati sono autorizzati all’esercizio, dal Prefetto dietro rilascio di apposita licenza, col vincolo che abbiano maturato una mirata esperienza professionale tale da garantire il corretto esercizio dell’attività. Nasce quindi questa nuova figura professionale di cui si avvertiva la mancanza: il Detective Privato italiano. Su incarichi scritti e ben definiti ed accertata la validità della licenza e delle competenze soprattutto investigative può diventare esperto e consulente di parte dell’accusa o della difesa, nei casi di diritto civile o penale.