7 giugno 2007
Lo stato di malattia, secondo la sentenza della Cassazione dell’11/12/1995, è un caso di impossibilità temporanea sopravvenuta della prestazione lavorativa, indipendente dalla volontà del lavoratore, il quale trae dal reddito di lavoro i mezzi per il sostentamento suo e della propria famiglia. Negli ultimi anni il fenomeno dell’assenteismo si è ridimensionato soprattutto per le malattie di durata inferiore a tre giorni, il cui effetto disgregante per l’organizzazione è superiore a quello prodotto dalle malattie di lunga durata. Merito della crisi economica e la maggiore intensità dei controlli. Oggi l’imprenditore ha a disposizione armi molto concrete per reprimere gli abusi e per scoraggiare il ricorso alle malattie di comodo. Il dipendente indisposto deve comunicare all’azienda, solitamente entro la mattinata, il proprio stato di malattia, con l’obbligo di far pervenire il certificato medico recante la prognosi entro 24 ore dall’inizio dell’evento morboso o della ricaduta. Non si parla, naturalmente, di diagnosi in quanto ciò che rileva legalmente è l’esistenza di una condizione patologica effettiva che impedisce il lavoratore a rendere la prestazione; non la sua natura né la sua entità. Ricevuta la comunicazione dell’assenza a titolo di malattia, quindi prima ancora di venire in possesso del certificato, il datore di lavoro è già nella condizione, giuridica ed operativa, di disporre l’accertamento del titolo dell’assenza, richiedendo, anche per via telefonica, alla sede competente dell’Inps l’effettuazione della visita medica di controllo. Il dipendente in malattia che risulti assente, senza giustificato motivo, alla visita di controllo perde il diritto al relativo trattamento economico per i primi 10 giorni e alla metà per il periodo successivo.
Il dottor Antonio L’Arco, direttore provinciale reggente del distaccamento Inps di Vicenza.
“I nostri responsabili della medicina legale esaminano le certificazioni di malattia ed in base alla valutazione che ne scaturisce si decide sull’invio della visita di accertamento a domicilio. Il paziente deve essere a disposizione del medico accertante dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00. Non abbiamo dati rilevanti di pazienti scorretti da questo punto di vista, fino ad ora abbiamo sanzionato solo qualche certificazione giunta in ritardo. La nostra provincia si estende in un territorio molto vasto. Abbiamo 5 filiali: Bassano del Grappa, Schio, Thiene, Arzignano e Lonigo. Come sede effettuiamo circa 500 controlli al mese, in parte su richiesta del datore di lavoro ed in parte inviata dai nostri periti. Il nostro è un controllo istituzionale e ci limitiamo a segnalare l’eventuale anomalia al datore di lavoro che eventualmente prenderà i provvedimenti del caso. In questo ultimo biennio abbiamo registrato una lieve flessione di assenze dal lavoro a causa di malattia”.